Cinquant’anni fa Einaudi scriveva che per “deliberare” bisogna prima “conoscere”. Queste parole, riprese pochi giorni fa sul Corriere della Sera, sono quelle da tenere a mente nei giorni 12 e 13 giugno, quando saremo chiamati alle urne per svolgere il nostro diritto-dovere di cittadini. È data l’opportunità di esprimersi a favore o contro l’abrogazione di alcune parti della legge n. 40 che ha ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. Non sembra difficile deliberare, basta porre una croce sul “sì” o sul “no”, ci è reso più impegnativo conoscere.
Ogni giorno possiamo avere milioni di informazioni e la televisione è il mezzo che le fornisce con più immediatezza raggiungendo tutti. Purtroppo vi è un rumore vacuo di significato, in nome forse di una ancor più vuota par condicio. Ecco allora nei salotti televisivi voci stridule sormontarsi per far passare il loro messaggio: una dichiarazione di voto senza spiegazione.
Il cittadino, chiamato ad esercitare il dovere civico del voto, ha diritto ad essere informato per poter capire e valutare, ognuno dev’essere lasciato libero di decidere, ma deve averne la possibilità, altrimenti sceglierà di andare al mare o a passeggiare in montagna.
Di opinioni ce ne sono tante e possiamo ascoltarle. Qui i quesiti, così come li troveremo sulla scheda. Il confronto sarà fatto con il testo di legge, perché altrimenti risulterebbero incomprensibili.
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Attualmente il comma 7 dell’articolo 12 recita: “Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito altresì, con l’interdizione perpetua dell’esercizio della professione”.
L’articolo 13, comma 2 è: “La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”.
Il comma 3, lettera c) dell’articolo 13 dice: “Sono, comunque, vietati interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca”.
L’articolo 14, comma 1, recita: “È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni (…)”.
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in matteria di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
L’articolo 1, comma 1, recita: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”.
È proposta l’abrogazione di tutto il comma 2 dell’articolo e di tutto il comma 1 e 2 dell’articolo 4.
L’articolo 5, comma 1 recita: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”.
L’articolo 6, comma 3 è così espresso: “La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo le modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute (…)” legge n. 400. “Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo”.
L’articolo 13, comma 3, lettera b) è: “Sono, comunque, vietati: ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interenti che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione e del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma due del presente articolo”.
L’articolo 14 ai commi 2 e 3 dice: “Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre” (comma 2). “Qualora il trasferimento nell’utero di embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”.
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n.40. avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n°40, avente ad oggetto “Norme in materie di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Viene proposta l’abrogazione di tutto il comma 3 dell’articolo 4.
L’articolo 9, ai commi 1 e 3 recita: “Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi (…)” previsti dal codice civile” (comma 1). “In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologa in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acuisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
È proposta l’abrogazione di tutto il comma 1 dell’articolo 12.
L’articolo 12, comma 8 è: “non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicatele tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.