“Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo”

Data: 01/04/09

Rivista: aprile 2009

Il concetto di uguaglianza, che permea la società europea, necessitava di una espressione normativa che rendesse certa l’affermazione del diritto anche nell’utilizzo del trasporto aereo da parte delle persone con disabilità e di quelle a mobilità ridotta.
Il Parlamento e la Commissione europea hanno provveduto a regolamentare la materia nel 2006.
Principio ispiratore del Regolamento è che nel trasporto aereo, come in ogni altro aspetto della vita, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione e sancisce il diritto per le persone a mobilità ridotta di avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini e non esserne escluse se non per motivi di sicurezza giustificati da previsioni di legge.
Il Regolamento stabilisce che ogni Stato membro designa uno o più Organismi responsabili dell’applicazione; l’Italia, ha individuato l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) quale Organismo responsabile per l’Italia dell’attuazione di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.

I contenuti

La definizione di “persona con disabilità” o “persona con mobilità ridotta” dettata dall’ICAO (International Civil Aviation Organization) è ripresa dall’Articolo 2 del Regolamento che quindi considera queste essere: “qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona”.

Sono quindi comprese anche quelle situazioni di disagio derivanti dall’età o da infortuni che, comunque, riducono le capacità motorie.

La normativa esordisce all’articolo 3 con il divieto ai vettori aerei e agli operatori turistici di rifiutare il trasporto per motivi di disabilità o mobilità ridotta, come se fosse ancora necessario “ricordare” agli operatori quello che non è altro se non un generale divieto di discriminazione. È invece consentito ad un vettore aereo, al suo agente o ad un tour operator di rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare una “persona con disabilità” o una “persona con mobilità ridotta” per ragioni di sicurezza, nei casi di impossibilità fisica di imbarco per dimensioni dell’ aeromobile e di assenza dei requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali, dalle leggi Comunitarie o nazionali.

Al fine di rispettare comunque quanto prescritto dal Regolamento, per soddisfare i requisiti di sicurezza, potrebbe verificarsi che l’operatore aereo, un suo agente o un operatore turistico debba richiedere che il passeggero sia accompagnato da una persona che provveda all’assistenza necessaria. Questa richiesta può essere generata quando è chiaro che la persona richiedente l’acquisto del biglietto non è autonoma nello svolgimento di una o più delle seguenti funzioni:Respirare, sollevarsi,comunicare, fruire dei servizi igienici, prendere medicinali.

Nei casi in cui la persona non è indipendente per una delle suddette ragioni e viene richiesta la presenza di un accompagnatore, il vettore aereo potrebbe offrire uno sconto sul biglietto di questo ultimo . D’altronde operazioni simili sono compiute, seppure con finalità differenti, con l’erogazione di contributi pubblici ad esempio sul prezzo d’acquisto del biglietto su tratte colleganti comunità difficilmente raggiungibili con diversi da quello aereo, come ad esempio quelle viventi sulle isole minori. Il mezzo aereo è inteso in questi casi come mezzo di integrazione sociale, esattamente come lo sarebbe nel caso auspicato.

La Circolare del Ministero dei Trasporti italiano n. 337373 del 1º giugno 1994 stabilisce che le compagnie aeree sono tenute, già in fase di prenotazione, ad assegnare ai soggetti disabili posti accessibili, vale a dire facilmente raggiungibili nelle operazioni di imbarco e, quindi, facilmente evacuabili nelle operazioni di sbarco e fornire nel modo più appropriato le indicazioni relative alla sicurezza del volo oltre all’obbligo di far conoscere al proprio personale, disposizioni speciali per le persone disabili, da tenere in caso di rapida evacuazione dell’aeromobile.

In caso di rifiuto di prenotazione,regolato dall’art.4, la compagnia è tenuta informare immediatamente la persona con disabilità e fornirle le ragioni del rifiuto oltre a proporre una “alternativa accettabile”.

In caso di rifiuto di imbarco, il vettore aereo, il suo agente o il tour operator dovranno proporre il diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto sia alla persona con disabilità o a mobilità ridotta sia al suo eventuale accompagnatore , oppure un volo alternativo con diritto alla precedenza . Il diritto ad un volo di ritorno o a un’alternativa è sempre condizionato dalla sussistenza delle obbligatorie condizioni di sicurezza.

Il perfezionamento

Il 26 luglio 2008, il Regolamento è entrato in vigore nella sua forma completa. Alcune previsioni normative di recente attuazione prevedono a che:

  • i passeggeri dovranno poter notificare facilmente le proprie necessità di assistenza al momento della prenotazione e dell’acquisto. Inoltre i passeggeri ipovedenti, su richiesta notificata al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico, possano essere accompagnati dal cane-guida.
  • in aeroporto, i passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta in partenza, dovranno ricevere assistenza dal punto designato di arrivo in aeroporto
  • il gestore aeroportuale, in aeroporto, dovrà garantire i servizi di assistenza ai passeggeri con disabilità e con ridotta mobilità ed indicare chiaramente i punti di arrivo e partenza dai quali questi potranno comunicare il loro arrivo in aeroporto e chiedere assistenza .
  • i costi del servizio di assistenza non potranno essere posti a carico del passeggero con disabilità o con mobilità ridotta, a condizione questi notifichi le proprie particolari esigenze al vettore aereo o all’operatore turistico con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’ora di partenza; in caso di mancata notifica, il gestore aeroportuale dovrà comunque compiere ogni ragionevole sforzo per offrire l’assistenza prevista e consentire alla persona di imbarcarsi sul volo prenotato;
  • in caso di smarrimento o danneggiamento di sedie a rotelle ed altre attrezzature o dispositivi di assistenza il passeggero ha diritto al risarcimento che sarà corrisposto nella misura definita dalle leggi internazionali, Comunitarie o nazionali. Sfortunatamente per ora non sempre copre il costo totale di quanto smarrito o danneggiato.

L’addestramento del personale

La norma sicuramente più importante da un punto di vista etico e sociale è quella dettata dal Regolamento quando all’Articolo 11 prescrive che i vettori e i gestori devono fornire a tutto il proprio personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori una formazione incentrata sulle diverse disabilità, sulle rispettive esigenze di ciascun tipo di disabilità e sulla uguaglianza nei confronti della disabilità; devono inoltre assicurare anche a tutti i nuovi dipendenti una formazione sulla disabilità e devono prevedere inoltre opportuni corsi di aggiornamento. Dato quanto sopra, i vettori aerei e i gestori aeroportuali hanno responsabilità diretta nella formazione del proprio personale, ed indiretta per il personale di eventuali società subappaltatrici a cui si rivolgessero.

Le violazioni

Il Regolamento, all’Articolo 15 prevede che, qualora si ritenga che lo stesso sia stato violato, la persona con disabilità o a mobilità ridotta può richiamare sulla questione l’attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso oppure presso l’Organismo competente designato da uno Stato membro.

Le sanzioni

Il potere sanzionatorio è stato espresso in Italia con l’emissione da parte dell’ENAC della Circolare APT-23, che stabilisce le regole comuni europee in materia di compensazioni e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardi prolungati.

Le sanzioni pecuniarie sono stabilite dal Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 e prevedono un limite minimo ed un limite massimo, compresi, a seconda della violazione commessa, tra i 1.000 ed i 50.000 Euro.

Conclusioni

È fondamentale diffondere, nelle organizzazioni che operano nel trasporto aereo, la consapevolezza che soddisfare le necessità dei passeggeri disabili è una responsabilità sociale che si concretizza sia in una responsabilità personale che dell’organizzazione stessa, e pertanto la formazione del personale deve essere orientata da questo principio. È dunque una responsabilità dell’organizzazione assicurare che l’addestramento sulle disabilità sia coerente con le responsabilità e le funzioni del personale e che a qualsiasi livello organizzativo, fino al più alto, sia assunta la responsabilità di soddisfare le esigenze dei passeggeri disabili perché la formazione della coscienza sociale europea passa anche dall’esercizio dei diritti dei disabili nel trasporto aereo.

Nota: Il teso è un estratto da un lavoro più ampio e dettagliato che l’autore mette a disposizioni di chiunque dovesse richiederlo alla mail luigifruggiero@yahoo.it
22 marzo 2009

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