Disabilità e lavoro

Data: 01/12/17

Rivista: dicembre 2017

Categoria:Disabilità e sensibilizzazione

In ambito Nazionale e nella realtà Trentina sono molte le associazioni di promozione sociale che lavorano nell’ambito della disabilità con i principali obiettivi di fornire spazi di ascolto, sostegno, orientamento e stimolare la ricerca ai soggetti disabili, come attivare corsi d’istruzione, avviamento al lavoro e corsi di formazione professionale. Tutti questi obiettivi devono essere, però, integrati con azioni atte a sensibilizzare e formare direttamente i soggetti “normodotati” in modo che possano essere opportunamente istruiti a mettersi al confronto e all’interazione con soggetti complessi quali sono quelle persone diversamente abili. Nei contesti lavorativi assume un rilievo decisamente particolare in quanto si innescano relazioni che chiamano in causa competenze e conoscenze specifiche, oltre alle conoscenze lavorative richieste entra in gioco il fattore più importante che è quello della socializzazione che si viene a innescare al primo approccio tra il disabile e i colleghi, oltre che alla struttura nel suo complesso. Il primo passo legislativo è stato fatto con la legge n°68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, l’articolo 2, in particolare, definisce il “collocamento mirato” come l’insieme di strumenti tecnici e di supporto che permettono la valutazione del disabile nella sua capacità lavorativa e il suo inserimento più idoneo attraverso l’analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive, alla soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, agli strumenti alle relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione, negli anni la legge n°68 è stata integrata e riformata aggiungendo l’obbligo di assunzione e le relative categorie protette, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura: un lavoratore in categoria protetta se l’azienda o ente pubblico occupa da 15 a 35 dipendenti; due lavoratori in categoria protetta se l’azienda o ente pubblico occupa da 36 a 50 dipendenti, mentre, per aziende o enti pubblici che occupano più di 50 dipendenti il 7% devono essere lavoratori in categoria protetta. La definizione “categoria protetta” si riferisce in particolar modo a soggetti svantaggiati, alla luce della normativa vigente i soggetti beneficiari delle disposizioni relative alle assunzioni obbligatorie sono le persone disoccupate e: affette da minoranze fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sorde; Invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio; vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, orfani, profughi e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le analisi e gli studi portati avanti dalle tante discipline che, nel tempo, si sono occupate della disabilità hanno reso possibile il conseguimento di conoscenze indispensabili per raggiungere obiettivi di elevata importanza, ma la promozione di una cultura dell’integrazione delle disabilità rappresenta sicuramente una condizione senza la quale non si può verificare la realizzazione del progetto di una società capace di garantire le condizioni essenziali di uguaglianza di tutti i soggetti, in tutti gli ambiti socio-culturali.

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