Esami di scuola più “accessibili”

Data: 01/06/02

Rivista: giugno 2002

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha dettato con il Decreto n. 43 del 11 aprile 2002, i criteri che le Commissioni d’esame dovranno adottare a favore degli studenti disabili nella predisposizione e nello svolgimento delle prove di fine corso.

Il Ministero, in conformità al D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, ha precisato all’articolo 17 che spetta loro il compito di approntare per l’alunno disabile prove equipollenti a quelle assegnate ad altri candidati. Le modalità d’esame potranno differenziarsi da quelle per gli alunni normodotati sia per i mezzi tecnici impiegati o dei modi di svolgimento sia per i contenuti culturali e professionali. Dovranno inoltre basarsi sulla documentazione fornita dal consiglio di classe riguardante il profilo dello studente.

Lo stretto rapporto tra attività svolte, valutazioni espresse, assistenza prestata nel corso di studi e prove d’esame devono rappresentare la naturale prosecuzione del percorso didattico intrapreso dall’alunno disabile fino a quel momento. Tra gli effetti di questa prescrizione, vi è la possibilità per l’alunno disabile di essere assistito durante lo svolgimento delle prove, dai medesimi operatori da cui è stato “appoggiato” durante l’anno scolastico.

Il Decreto prevede poi una serie di regole per lo svolgimento delle prove con strumenti e tempi adeguati ad ogni tipo di disabilità. Decisamente importante ad esempio, la facoltà data alle Commissioni di concedere tempi più lunghi di svolgimento dell’esame e, in ipotesi eccezionali, anche un numero maggiore di giorni.

Per gli alunni in situazione di forte handicap visivo è previsto, poi, il diritto di sostenere l’esame su testi tradotti in linguaggio braille.

Il quarto comma dell’articolo 17 prevede per i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del D.P.R. 323 del 1998.

In altri termini, è necessario assumere che il piano differenziato cui fa riferimento l’art. 17 non è il Piano Educativo Individualizzato che viene elaborato per ogni alunno disabile e che la partecipazione all’esame è finalizzata al conseguimento di una abilitazione valida per tutti gli effetti e non solo per il mero ottenimento di un attestato di frequenza.

Per l’alunno disabile che ha seguito un piano didattico differenziato ciò significa il riconoscimento del suo pieno diritto a sostenere prove d’esame coerenti con tale piano ed il diritto a vedersi rilasciato il diploma (o un certificato) attestante indirizzo e durata degli studi, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento, competenze, capacità acquisite e crediti formativi documentati.

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