Il contrassegno non basta!

Autori:Redazione

Data: 01/08/03

Rivista: agosto 2003

Sulla stampa locale dei primi di luglio hanno attirato la nostra attenzione alcuni articoli relativi ad una multa a carico di un furgone dell’Anffas adibito al trasporto disabili che era entrato indebitamente nella Zona Pedonale Urbana per sostituire la carrozzina di un disabile, a cui si era forata una ruota. La notizia ha suscitato l’interesse di una signora, che ha inviato una lettera al giornale l’Adige (pubblicata il 7) ed indirizzata direttamente al Sindaco di Trento. Nella lettera ella denuncia un episodio simile accaduto ad una portatrice di sclerosi multipla e solleva il problema dell’impossibilità da parte del disabile di accedere al centro città con mezzi di trasporto, come potrebbe invece fare qualsiasi altra persona.

Sull’argomento sottoponiamo al Comandante della Polizia Municipale, Lino Giacomoni, il Decreto del Presidente della Repubblica n.503/96 che riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche, nel quale si fa esplicito riferimento alla “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili” (Art.11). Il Comma 3 del suddetto articolo sancisce che «la circolazione e la sosta sono consentite nelle “zone a traffico limitato” e “nelle aree pedonali urbane”, così come definite dall’art.3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.» Per niente preso in contropiede dalla nostra provocazione, l’ufficiale ci spiega in modo molto pacato e cortese che “i veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità” altro non sono se non taxi ed autobus. “Dato che questa categoria di veicoli non è autorizzata a transitare e sostare nell’Area Pedonale Urbana, nemmeno i mezzi che espongono il contrassegno speciale, quello arancione per intendersi, possono accedervi.”

Nella cartina sono indicate con il colore più intenso le tre nuove Zone a Traffico Limitato. In trattegiato invece vedamo le aree di parcheggio, che possono essere usufruite dai residenti nella ZTL corrispondente pagando una quota annuale agevolata. In giallo sono evidenziate le vie in cui è vietato il transito. Ingrandisci la cartina.

In previsione dell’entrata in vigore del nuovo Piano Urbano dei Parcheggi e delle Soste, Giacomoni e le altre autorità competenti hanno preso contatti con l’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) per comunicare variazioni e informazioni utili agli utenti disabili. Ad esempio le cinque persone portatrici di handicap che risiedono nell’area pedonale sono state avvisate via lettera e inoltre è stato loro concesso di transitare con il proprio veicolo fin sotto casa, grazie ad uno speciale permesso.

Questa sensibilità verso i residenti non può comunque far dimenticare che nell’intero progetto i disabili non sono mai presi esplicitamente in considerazione. In più vorremmo che ciascuno riflettesse sul significato di quell’espressione a cui Giacomoni attribuisce il significato di taxi e autobus. Per noi potrebbe benissimo indicare anche le autoambulanze, che sono mezzi di trasporto e che sono sicuramente considerate di pubblica utilità e quindi includere anche quei veicoli che trasportano persone disabili.

ZTL: L’opinione di un esperto

di Marina Rosset ed Elisa Zancanella

In merito alla questione della limitazione del traffico dei veicoli con contrassegno abbiamo contattato Carlo Giacobini, Responsabile del Centro per la documentazione legislativa Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e uno dei massimi esperti in materia. Molto gentilmente ci ha spiegato la sua posizione sull’argomento e inoltre ci ha inviato alcune testimonianze da lui raccolte in risposta ad una sollecitazione fatta da un privato, al quale era stata contestata una contravvenzione per transito in Area Pedonale Urbana. Dalle sue parole risulta chiaro che egli considera discutibile il provvedimento del Comune, non tanto da un punto di vista legislativo, quanto da quello del buon senso, poiché per una persona disabile anche pochi metri diventano una distanza significativa. (Provate a pensare di trovarvi in via Belenzani sotto una pioggia torrenziale, avete difficoltà a muovervi e dovete assolutamente raggiungere via P. Oss Mazzurana… bel problema se non potete farvi scaricare davanti alla porta!)

Giacobini pone l’accento sul ruolo dei Comuni, i quali per motivi di sicurezza od opportunità possono “limitare il traffico segnalandolo con apposita segnaletica verticale e orizzontale”. Per esempio, continua il nostro esperto, “nei casi in cui – per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare – il traffico e la sosta siano stati temporaneamente o permanentemente inibiti”, ad esempio a causa di blocco del traffico per lo smog o per manifestazioni pubbliche oppure eventi particolari, “la norma consente alle autorità che hanno stabilito questi limiti, di prevedere delle eccezioni per i veicoli al servizio di titolari di contrassegno speciale”.

Inoltre Giacobini allega due esempi che si possono affiancare all’attuale esperienza trentina. A Roma in occasione delle “domeniche senz’auto”, proposte da alcuni anni da associazioni quali Legambiente, l’ordinanza comunale aveva consentito la circolazione dei mezzi con contrassegno. Un esempio di segno contrario è quello della città di Firenze, nella quale per volontà del Comune nelle ore di lavaggio delle strade è vietata la sosta di qualsiasi veicolo, nessuno escluso.

“Per cui, in sintesi – conclude Giacobini – il comma 1 (del D.P.R. 503/96 n.d.r.), prevede che le specifiche eccezioni debbano essere adottate nell’ordinanza di limitazione del traffico e della sosta”. È quindi compito del Comune di Trento trovare il modo giusto per modificare l’ordinanza. Permettere l’accesso al Centro Storico a chi ne ha veramente bisogno è suo dovere, evitando di limitare la libertà di movimento a causa dell’abuso di terzi (parenti e/o amici) i quali usano indebitamente il contrassegno.

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