Il ruolo del Garante è quello di controllare le condizioni dei soggetti detenuti, per assicurare loro il rispetto dei diritti umani che spesso vengono meno quando i cancelli dell’istituto si chiudono alle loro spalle. La legge istituisce questa figura proprio per rispondere alle necessità di legalità e tutela dell’individuo sottoposto a restrizione della libertà. La strada da percorrere è ancora lunga; di fatto al momento sono stati istituiti unicamente i Garanti regionali, provinciali e comunali, e manca tuttora la figura centrale del Collegio. Questo organo collegiale è composto da tre membri di cui un Presidente, in carica per cinque anni senza la possibilità di rielezione.
Il compito del Garante Nazionale è di vigilare sulle condizioni degli oltre 60.000 detenuti stipati nei nostri istituti di pena ma un ruolo fondamentale sarà riservato ai Garanti nominati su base territoriale, i quali dovranno analizzare con occhio attento la situazione carceraria del loro territorio di riferimento, riportando le segnalazioni all’organo centrale.
Un’altra peculiarità dell’incarico risiede nella sua totale autonomia e indipendenza dagli altri poteri: il Garante può accedere a tutte le strutture del paese senza bisogno di autorizzazioni. Tra queste ai Centri d’identificazione ed espulsione (CIE), per appurare il rispetto dei diritti umani ed evitare che queste strutture diventino dei luoghi simili a Guantanamo, dove i diritti civili dei migranti rischiano di finire in secondo piano.
Come riporta il sito del Ministero della Giustizia: “Il garante, difensore civico o ombudsman, è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale. Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l’applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell’Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.”
Dando uno sguardo oltre confine, ci si accorge di quanti paesi europei abbiano già adottato da tempo questa figura con funzioni ispettive che consistono non solo nel potere di accesso alle strutture di detenzione, ma anche nel potere di visionare tutti i documenti e di produrre raccomandazioni dirette all’amministrazione penitenziaria. Alla fine dell’anno è previsto che il Parlamento esamini una relazione prodotta dal Garante sull’attività svolta e sugli auspicati miglioramenti della condizione penitenziaria.
L’organo di garanzia si adopera affinché vengano rimosse tutte quelle situazioni che inficiano la funzione rieducativa del carcere, sancita dalla Costituzione Italiana all’articolo 27 comma 3 “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Fonte: www.giustizia.it