Con il decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, è stato modificato l’articolo 38, comma 4, della legge n. 448.
A seguito di tale modifica, ora anche agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi che hanno compiuto i 18 anni, e non più i 60, è riconosciuta una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari a € 651, per tredici mensilità a partire dal mese di agosto 2020.
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a €8.469,63
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
– redditi propri di importo non superiore a €8.469,63
– redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a €14.447,42
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.
Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se, invece, il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (€154,94) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge del 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Si precisa inoltre che la maggiorazione della pensione riconosciuta per ottenere un importo complessivo pari ad €651 è riferita ad un importo massimo, ciò significa che l’incremento diventa più basso man mano che il reddito aumenta fino ad azzerarsi quando si superano i limiti reddituali.
L’incremento alla pensione è erogata in provincia di Trento dall’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa. A tale scopo si dovrà presentare un’apposita domanda rivolgendosi, previo appuntamento telefonico, ad un Patronato oppure agli Sportelli periferici di informazione e di assistenza al pubblico della Provincia autonoma di Trento.