La grande contraddizione… Cannabis ad uso terapeutico

Data: 01/08/12

Rivista: agosto 2012

Negli ultimi mesi sfogliando riviste, quotidiani e blog online vi sarà capitato di notare che il tema della cannabis ad uso terapeutico è sempre più in evidenza.

Un argomento questo, poco affrontato in passato come ai giorni nostri, vittima forse di un’ottica diffidente alimentata da un sistema di opinione pubblica, istituzioni e media, che è rimasto incapace di analizzarlo senza dietrologie, col risultato di creare pericolose contraddizioni.

Il 2 maggio scorso, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato la prima legge in Italia per l’uso sanitario della cannabis. L’obiettivo della legge è quello di facilitare l’utilizzo di farmaci con cannabinoidi nella cura di specifiche malattie come la sclerosi multipla, la depressione e il glaucoma. Si è previsto che le strutture sanitarie ricoprano un ruolo fondamentale permettendo la riduzione degli attuali tempi burocratici per importazione e somministrazione della cannabis terapeutica. Con l’ulteriore previsione che tali trattamenti potranno anche continuare nell’abitazione del paziente. È considerato da molti un passo avanti, nell’approccio alla terapia del dolore e nella cura di patologie specifiche, che grazie alla ricerca potrebbe permettere, in alcuni casi, la sostituzione di medicinali sintetizzati chimicamente spesso invasivi per il paziente.

Una legge, quindi, per disciplinare sotto il profilo organizzativo e procedurale l’utilizzo di tali farmaci come ausilio terapeutico all’interno del Servizio Sanitario Regionale, per combattere il dolore, nelle cure palliative e anche in altri tipi di terapie.

Il ritardo accumulato dall’Italia in questo campo è notevole e deve rispondere oramai ad un’istanza di ordine mondiale. Infatti sono già tanti i paesi che hanno regolamentato i cannabinoidi per uso terapeutico e tra questi ricordiamo Austria, Germania, Repubblica Ceca, Olanda, Spagna, Regno Unito, Stati uniti e lo stato di Israele.

Come si legge nella relazione che accompagna la proposta di legge: “L’efficacia farmacologica dei cannabinoidi si fonda su acquisizioni scientifiche, sperimentazioni e pratiche cliniche sempre più diffuse a livello mondiale”.

Nel preambolo della legge si trovano poi indicati i principali ambiti di cura e quelli in fase di studio: è oggi disponibile a livello scientifico una “compiuta valutazione dell’impiego clinico dei cannabinoidi nella cura del glaucoma, nella prevenzione dell’emesi, nel controllo di alcune spasticità croniche, come adiuvante nel controllo del dolore cronico neuropatico associato a sclerosi multipla, nel trattamento del dolore nei pazienti affetti da cancro. Da sperimentazioni scientifiche risulterebbe, inoltre, che i cannabinoidi hanno proprietà di ridurre i dosaggi degli analgesici oppiacei, quali la morfina e i suoi analoghi, necessari a lenire il dolore nei malati oncologici sottoposti a trattamenti cronici, evitando così i fenomeni di assuefazione, caratteristici degli oppiacei”.

Va ricordato, per completezza d’informazione, che tale utilizzazione nella terapia farmacologica è resa possibile dall’inserimento di alcuni principi attivi denominati “cannabinoidi” appunto, con decreto del ministero della Sanità del 18 aprile 2007, nella tabella II del Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

La Regione Toscana non si identifica nel panorama nazionale l’unica esperienza di regolamentazione in questo ambito. Prima di lei, l’8 aprile 2012 l’amministrazione della Regione Puglia, sulla base di una delibera della giunta firmata a febbraio ha stabilito la coperture totale, attraverso il servizio sanitario regionale, delle spese di quei malati terminali che abbiano deciso di fare uso di cannabinoidi.

Lo scenario nazionale però è molto diverso e la contraddizione nasce quando non si prende una decisione a livello centrale.

A quanto sembra questo crea grandi disparità, in primo luogo per quanto riguarda l’accesso dei malati a questo tipo di terapie, poi notevole è il freno imposto alla ricerca in questo settore che a livello internazionale stà invece evidenziando grandi potenzialità per la cura di uno spettro sempre più ampio di patologie. Un campo questo che potrebbe quindi aprire a nuovi scenari.

Altra contraddizione testimoniata dalla cronaca giudiziaria, nasce nel momento in cui chi ha sperimentato tali terapie e né ha eventualmente riconosciuto l’efficacia rispetto alla sua patologia specifica, rischia di imbattersi in situazioni di illegalità nel tentativo di procurarsi la cannabis autonomamente o coltivandola in casa. Questo genera casi al limite che la legge così come impostata a livello nazionale non esita a reprimere, spesso senza entrare nel merito della questione, altre volte chiudendo un occhio e risolvendo il fatto all’insegna del buon senso.

Capita infatti che i media riportino esperienze e battaglie di malati di SLA (sclerosi laterale amiotrofica) o chi ha subito lesioni gravi agli arti (caso descritto in un articolo del quotidiano locale L’Adige:”The alla marijuana contro il dolore”4 Giugno 2012) che ammettono di essersi procurati la cannabis attraverso vari canali e averla assunta non come stupefacente, ma come lenitivo per i loro dolori lancinanti. Talvolta in alternativa a sostanze come la morfina, dimostrata essere, nelle terapie di lungo periodo, non priva di controindicazioni.

La legge però ci ricorda che per il reato di detenzione di stupefacenti si rischiano dai 6 a 20 anni di carcere con sanzione amministrativa (multa) da 26.000 a euro 260.000 come cita l’art. 73 D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 convertito con modifiche dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 o in caso di fatti di lieve entità la pena detentiva diminuisce a 1 – 6 anni con multa di 3.000- 26.000 euro.

L’indicazione delle quantità ammissibili per uso personale sono poi riferibili alla tabella dei limiti quantitativi massimi previsti dalla nuova legge Decreto Ministero Sanità 11 aprile 2006 che per la sostanza psicotropa di cui si tratta riportiamo la casella 152. (vedi tabella):

Qui è forse presente un’altra contraddizione, se si prendono in considerazione i quantitativi massimi consentiti espressi in milligrammi per la morfina (da sempre somministrata per lenire il dolore, ad esempio, nei malati oncologici sottoposti a trattamenti cronici) come indicato alla casella 120. (vedi tabella):

Un valore, quello della morfina ammessa, decisamente inferiore a quello espresso per preparati della cannabis. Sintomo forse della sua maggior pericolosità e dannosità?

La morfina è un potentissimo analgesico ed è uno dei 30 alcaloidi presenti nell’oppio, una polvere ricavata dal liquido lattiginoso raccolto, dopo incisione, dalla capsula immatura del Papaver somniferum. La somministrazione di soli 10mg (0,01 grammi) per via parenterale, è in grado di ridurre di almeno l’80% la percezione del dolore. Per questo motivo viene utilizzata come presidio terapeutico nel trattamento del dolore di tipo cronico-profondo di intensità medio elevata, come quello neoplastico in fase terminale. A tal proposito è interessante sottolineare come la morfina abolisca il dolore inteso come sofferenza, ma non la sua percezione. Spesso il soggetto rimane consapevole dello stimolo dolorifico, lo percepisce ma non se ne preoccupa, se ne distacca e non ha alcuna difficoltà a tolleralo. La capacità della morfina di interagire con i recettori oppioidi di tipo , spiega lo stato di euforia che insorge in seguito alla sua assunzione. L’eccitazione è tuttavia transitoria e già dopo pochi minuti subentrano sintomi depressivi e narcotici (il nome morfina deriva proprio da Morfeo, dio greco del sonno e dei sogni).

Il più pericoloso effetto collaterale della morfina è rappresentato dalla sua potente azione depressiva sul centro del respiro, che in caso di intossicazione acuta può portare a coma e a morte per paralisi respiratoria. Per questo motivo la morfina è controindicata per i soggetti asmatici e per chi soffre di enfisema o di altre patologie caratterizzate da ridotta efficienza respiratoria.

Altri effetti indesiderati comprendono nausea, prurito, miosi (pupilla puntiforme) e stipsi (un derivato della morfina, chiamato loperamide, è utilizzato come antidiarroico). Particolarmente pericolose sono le ripercussioni sulla psiche dell’individuo, vista la capacità della morfina di indurre stati carenziali o di astinenza (quando si interrompe bruscamente l’assunzione insorgono effetti opposti, come diarrea, malessere generale, depressione, aumento della temperatura corporea). Il bisogno di assumerne morfina in continuazione, a dosi sempre maggiori, produce effetti devastanti sulla socialità e sulla salute mentale.

L’inserimento dei cannabinoidi nella tabella ministeriale delle sostanze psicotrope è stato rappresentato come uno degli ostacoli formali alla regolamentazione del loro uso terapeutico e costituisce probabilmente un freno alla sperimentazione e applicazione di tale principio attivo. La ricerca se lasciata operare, porterebbe allo sviluppo e alla riduzione dei costi delle terapie anti-dolore, particolarmente onerose, soprattutto per i malati, ma anche per il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso.

Limiti massimi previsti dall’art.73, co.1 bis del D.P.R. n. 309/1990, modificato dalla legge n. 49/2006 Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope
Posizione nell’elenco del ministero

Sostanze

Formula chimica

Dose media singola in mg

Quantitativi massimi in mg (soglia)
152.

Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze) Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo

25

500
120.

Morfina

7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano

25

250

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