Per l’edilizia residenziale privata e l’edilizia residenziale pubblica va premesso che il campo di applicazione e la decorrenza sono legati all’entrata in vigore delle norme relative al DM 236/89: “… è importante sottolineare che, a decorrere dall’11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall’entrata in vigore delle legge previsti dall’art. 1, comma 1), tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo e nel secondo caso, destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma 2 dell’art. 1. “ (fonte: circolare 1669/89)
Ne consegue che le prescrizioni sull’accessibilità riguardanti i parcheggi riguardano immobili realizzati a partire dal giorno 11 agosto 1989. Quindi se l’edificio o le attrezzature sono stati consegnati o completati successivamente all’entrata in vigore del DM 236 e sono dotati di area parcheggio essi dovranno rispettarne le prescrizioni al punto 8.2.3 che richiede un posto auto riservato gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili nella misura di 1 ogni 50 o frazione di 50.
Il DM 236 all’art. 8.2.3 Parcheggi, detta: “Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso dell’edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.” Si osserva quindi che nell’articolo sopra citato non si parla di parcheggi privati acquistati da singoli condomini, né di parcheggi riservati a residenti disabili, ma si richiede di prevedere posti riservati ai veicoli al servizio di persone disabili, che potranno essere residenti o visitatori e quindi potranno variare.
Posti per i veicoli al servizio delle persone disabili
È importante sottolineare che in caso di posti auto comuni va prevista la presenza di almeno 1 posto auto, ogni 50 o frazione di 50, riservato ma non personale quindi a disposizione della collettività e in particolare dei mezzi al servizio di persone disabili, posto che il condominio sia stato realizzato dopo l’entrata in vigore del DM 236. Questa disposizione si collega anche al requisito di VISITABILITÀ previsto per l’edilizia residenziale dallo stesso DM 236 che detta “Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta”. Inoltre le stesse prescrizioni parlano di edificio o attrezzatura quindi valgono per i condomini o per attrezzature quali ad esempio impianti sportivi o di alto genere (attrezzature private aperte al pubblico). Nel DM si specifica anche l’ubicazione che deve essere in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso e la possibilità di avere una copertura. In caso di un condominio realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 13 e relativo DM 236 o in caso di assenza di area parcheggio comune le modalità per poter avere un posto auto riservato come sopra indicato può essere sottoposto al parere dell’assemblea condominiale in relazione alle possibili opzioni che si presentano.
Da una ricerca effettuata abbiamo verificato anche il caso di un regolamento edilizio che detta sia l’obbligo di avere dei posti riservati agli ospiti o visitatori con disabilità (1 ogni 50 o frazione) sia un posto riservato per ogni condomino residente che risulti essere disabile alla data di consegna dell’edificio. Questa è comunque una disposizione locale che citiamo solo come esempio a carattere locale.
(Città di Cesano Maderno, prov. Milano, Nuovo Regolamento Edilizio, Allegato Tecnico, Nota 5 Parcheggi, anno 2004).
Marco Groff, ANGLAT Trento