Con la legge 9 gennaio 2004 n. 6 è stata introdotta nell’ordinamento italiano la figura dell’amministratore di sostegno. Importante da sottolineare è che nel nostro ordinamento, a tutela delle persone incapaci, erano previste l’interdizione e l’inabilitazione. Tali procedure risultavano essere lunghe, costose e sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze di tutela della persona, determinando una situazione di totale o parziale incapacità del soggetto.
Nulla era previsto per persone che non fossero in condizione di abituale infermità di mente o incapaci di provvedere ai propri interessi, ma solo in difficoltà nel gestire piccoli problemi nella vita quotidiana.
La grande innovazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno consiste nell’aver spostato l’interesse tutelato: dalle ragioni di tutela del patrimonio della persona alla tutela e protezione di quest’ultima.
L’amministratore di sostegno è pensato per essere una sorta di aiuto che valorizza la centralità della persona salvaguardata. Tale figura si rivolge a colui “che per effetto di una grave infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Da notare come per attivare la procedura di nomina dell’amministratore di sostegno non è necessario avvalersi di un avvocato, data la natura di procedimento di volontaria giurisdizione della stessa (a differenza di quanto accade per interdizione e inabilitazione).
Il procedimento ha inizio davanti al Giudice Tutelare, nel luogo di residenza o domicilio del soggetto beneficiario. Il ricorso può essere proposto oltre che dalla persona direttamente interessata anche dal coniuge, dallo stabile convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore, dal curatore ovvero dal Pubblico Ministero. Un obbligo di proposizione di ricorso (pena responsabilità civile o penale a seconda dei casi)grava sui responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona “ove a conoscenza di fatti da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno”. Prima di assumere ogni provvedimento la persona interessata va sempre sentita personalmente dal Giudice Tutelare per rispettare sue eventuali richieste o esigenze.
La scelta di chi rivestirà il ruolo di amministratore di sostegno ricade solitamente sulla persona indicata dallo stesso beneficiario. In mancanza di indicazioni, essa viene nominata dal Giudice. Solitamente quest’ultimo preferisce, se possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, il convivente stabile, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero ancora il soggetto designato dal genitore superstite.