Per qualsiasi figlio, la presenza di un familiare è importantissima in ogni momento della vita. Lo è ancor di più se ha un maggior bisogno di attenzione perché malato o portatore di un handicap. Lo scorso settembre, con un suo “messaggio”, l’INPS ha fornito nuove indicazioni, ad integrazione di un Decreto Legislativo del 2001, sulle agevolazioni lavorative riservate ai genitori di bambini in tenera età in tema di congedo di maternità, di congedo parentale e di congedo straordinario di due anni.
L’articolo 32 del Decreto Legislativo 151/2001 prevede che i genitori, anche adottivi o affidatari, possono avvalersi delle forme di congedo parentale per assistere i figli fino agli otto anni di età.
La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un ulteriore periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi.
Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre. Entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi.
Qualora nel nucleo sia presente un solo genitore (separato, vedovo, “single” o con affidamento esclusivo), questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Il Messaggio INPS del 20 settembre 2007 definisce la condizione di “genitore solo”, che sussiste anche quando l’altro genitore è affetto da una grave infermità, la quale gli impedisce di prendersi cura dei figli. La grave infermità deve essere supportata da adeguata documentazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
Congedi parentali e prolungamento dell’astensione facoltativa
L’articolo 33 del Decreto Legislativo 151/2001 prevede che entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell’Azienda Usl prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre oppure, in alternativa, il padre lavoratore, ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità.
Il Messaggio INPS (correggendo le precedenti istruzioni della Circolare 133 del luglio 2000) precisa che il diritto al prolungamento dell’astensione facoltativa decorre in modo diverso a seconda delle diverse fattispecie. Il prolungamento dell’astensione facoltativa (art 33 DL 155 2001) è riconoscibile, indipendentemente dal diritto dell’altro genitore: a) alla madre, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità; b) al padre, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio; c) al genitore solo, trascorsi 10 mesi decorrenti dalla fine del congedo di maternità, in caso di madre “sola “, o, dalla nascita del minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità, in caso di padre “solo”. In sintesi: prima di accedere al prolungamento dell’astensione facoltativa, è necessario fruire dei congedi parentali oppure attendere che siano trascorsi i periodi di tempo che abbiamo riportato.
Un’altra precisazione offerta dal Messaggio INPS consiste nella possibilità che i genitori fruiscano, anche contemporaneamente, del congedo di maternità (o del congedo parentale) e del congedo straordinario retribuito di due anni riservato ai genitori di persone con handicap grave. Con questa precisazione l’INPS corregge le precedenti istruzioni impartite dalla Circolare 15 marzo 2001, n. 64.
La fruizione di tali congedi è invece incompatibile, sempre riferendosi allo stesso figlio, con la fruizione dei benefici previsti dall’articolo della Legge 104/1992 (prolungamento dell’astensione facoltativa e permessi lavorativi). Riassumendo a titolo esemplificativo, in riferimento allo stesso figlio:
L’articolo 36 del DL 151/2001 prevede che, nel caso di adozione o affido di un minore, i congedi parentali possono essere fruiti entro i primi tre anni dall’ingresso del minore, fino a 11 anni d’età, nel nucleo familiare. In pratica il Messaggio INPS del settembre ‘07 precisa – a nostro avviso forzando non poco la norma – che quello dei tre anni è anche il limite massimo entro cui è possibile fruire del congedo parentale.
L’INPS propone un esempio: nel caso il bambino all’atto dell’adozione o affidamento abbia un anno e tre mesi il congedo parentale, e il relativo trattamento economico, non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e tre mesi di vita del bambino.
Lo stesso Messaggio precisa anche il relativo trattamento economico durante il congedo: fino al sesto anno di età l’indennità (30% della retribuzione) è riconosciuta indipendentemente dal reddito, e per un massimo di sei mesi; fra i sei e i dodici anni del bambino, invece, l’indennità è subordinata alle condizioni reddituali.