Sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 settembre 2001 sono stati pubblicati i criteri per l’attuazione dell’articolo 19 della legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1, come sostituto dell’articolo 5 della legge provinciale 10 novembre 2000 n. 14 riguardo l’acquisto di veicoli da parte di persone disabili.
Vengono precisate le modalità di intervento per l’acquisto e/ o l’adattamento di mezzi di locomozione da guidare personalmente dal disabile o per il trasporto degli stessi.
Pertanto se siete interessati all’acquisto di un’automobile adattata rivolgetevi direttamente al Dipartimento Lavori Pubblici e Protezione Civile, Ufficio Barriere Architettoniche e Lavori di Interesse Pubblico di via Gazzoletti n. 33 a Trento, telefono 0461-497558 e 497561.
Lì troverete una guida composta di undici fogli di color verde in grado di rispondere ad ogni vostra domanda. È composta da due parti: la prima si rivolge a disabili in grado di guidare da se ed in possesso di patente; la seconda a soggetti privi di patente.
In via preliminare, va premesso che il contributo è erogato soltanto se dalla concessione del precedente sono passati sei anni. È possibile un’unica deroga alla regola dei sei anni, cioè in caso di sopravvenuto aggravamento delle condizioni fisiche del richiedente per cui sia necessario un mezzo più specifico. Domanda: nell’ipotesi di un incidente con distruzione del veicolo bisognerà aspettare sei anni per poter acquistarne uno nuovo?
Ben diversa la posizione dello Stato che invece consente di ripartire da zero nel conteggio degli anni se l’auto viene demolita per rottamazione o in un incidente e le targhe riportate al PRA. Abbiamo chiesto in proposito un chiarimento al Presidente del ANMIC, cavalier Vincenzo Loss il quale ha sostenuto che la stessa cosa dovrebbe valere per la Provincia in quanto nessuna legge emanata da un ente locale può essere peggiorativa di una statale. Loss cita in proposito l’articolo 103 del Codice della strada approvato con DILGS del 30 aprile 1992, n. 285.
Tutti i contributi per l’acquisto vengono assegnati sulla base del preventivo di spesa oppure sulla base di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notarietà attestante la spesa sostenuta.
Accanto all’aspetto contributivo della Provincia esiste anche un aspetto fiscale a favore dei disabili che intendono acquistare un veicolo cioè l’intervento dello Stato: IVA al 4% invece del 20%, esenzione dal pagamento del bollo auto, esenzione dall’imposta di trascrizione al pubblico registro (il PRA), detrazione dall’IRPEF del 19% della spesa sostenuta purché il costo non superi i 35 milioni e 2.000 di cilindrata (2.800 se diesel).
Prima di finire un altro particolare da segnalare: l ‘ammontare del contributo è legato alla situazione economica familiare determinato tramite i parametri dell’Indicatore della Condizione Economica Familiare – ICEF. L’erogazione più alta è concessa a chi ha un indice ICEF non superiore a 0,15: contributo del 40% su una spesa massima di 25 milioni. Chi supera 1,00 non ha diritto ad alcun rimborso.
Buon viaggio a tutti!