Il TAR Lombardia, sezione di Milano, ha recentemente ribadito il principio della partecipazione dei familiari al costo dei servizi in due procedimenti decisi con le sentenze n° 291 e n° 303 del 7 febbraio 2008.
Tali decisioni costituiranno un importante precedente in materia di presa in carico pubblica degli interventi sociali. Il TAR afferma, infatti, il principio per cui ogni riferimento ai familiari, come soggetti civilmente obbligati ad intervenire nel pagamento delle rette, sia privo di fondamento. Ovvero, l’onere di pagare le spese relative ai servizi non dovrà ricadere sui familiari. Si tenta in tal modo di rendere più saldo il principio, che sembrava essere divenuto solo teoria, per cui il disabile sia tenuto a “pagare il giusto” per i servizi di cui sia costretto ad avvalersi.
Di conseguenza si andranno a ritenere illegittime le condotte degli enti locali nel momento in cui richiederanno alle famiglie esborsi economici per l’accesso ai servizi rivolti alle persone con disabilità.
Le due sentenze vertevano su situazioni diverse: in un caso la richiesta alla famiglia era di 1700 euro mensili; nell’altro il Comune aveva stabilito di incassare l’intero ammontare detraendolo direttamente dalla pensione di inabilità e dall’assegno di invalidità, lasciando al disabile una somma fin troppo esigua per le spese personali.
Due casi diversi ma per la soluzione dei quali il TAR ha applicato i seguanti principi cardine:
È ora necessario, come auspica LEDHA (Lega per i diritti delle persone con disabilità), riprendere il confronto con le associazioni per trovare soluzioni adeguate al problema.