Pagare il giusto

Data: 01/04/08

Rivista: aprile 2008

Il TAR Lombardia, sezione di Milano, ha recentemente ribadito il principio della partecipazione dei familiari al costo dei servizi in due procedimenti decisi con le sentenze n° 291 e n° 303 del 7 febbraio 2008.

Tali decisioni costituiranno un importante precedente in materia di presa in carico pubblica degli interventi sociali. Il TAR afferma, infatti, il principio per cui ogni riferimento ai familiari, come soggetti civilmente obbligati ad intervenire nel pagamento delle rette, sia privo di fondamento. Ovvero, l’onere di pagare le spese relative ai servizi non dovrà ricadere sui familiari. Si tenta in tal modo di rendere più saldo il principio, che sembrava essere divenuto solo teoria, per cui il disabile sia tenuto a “pagare il giusto” per i servizi di cui sia costretto ad avvalersi.

Di conseguenza si andranno a ritenere illegittime le condotte degli enti locali nel momento in cui richiederanno alle famiglie esborsi economici per l’accesso ai servizi rivolti alle persone con disabilità.

Le due sentenze vertevano su situazioni diverse: in un caso la richiesta alla famiglia era di 1700 euro mensili; nell’altro il Comune aveva stabilito di incassare l’intero ammontare detraendolo direttamente dalla pensione di inabilità e dall’assegno di invalidità, lasciando al disabile una somma fin troppo esigua per le spese personali.

Due casi diversi ma per la soluzione dei quali il TAR ha applicato i seguanti principi cardine:

  1. Dovere del Servizio Sanitario Nazionale e del sistema di assistenza sociale (e quindi non dei parenti) di farsi carico delle necessità socio-sanitarie delle persone disabili; ovvero è ribadito il principio della presa in carico pubblica degli interventi verso la persona con grave disabilità.
  2. L’ente locale deve esplicitare i criteri con cui determina la compartecipazione al costo del servizio. Tali criteri devono essere conformi alla normativa nazionale Isee (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), secondo la quale è necessario inoltre fare riferimento alla situazione economica del singolo utente, laddove versi in situazione di grave disabilità.
  3. Divieto di richiedere contributi economici direttamente ai familiari da parte degli enti gestori e degli enti locali. Obbligato al versamento di tale contributo economico può essere solo il beneficiario del servizio. Di conseguenza si rileva l’infondatezza giuridica del riferimento ai “soggetti civilmente obbligati” individuati nei familiari.
  4. Divieto, per l’ente locale, di prendere in considerazione le provvidenze economiche assistenziali, nel momento in cui valuti la situazione economica dell’interessato.

È ora necessario, come auspica LEDHA (Lega per i diritti delle persone con disabilità), riprendere il confronto con le associazioni per trovare soluzioni adeguate al problema.

precedente

successivo