Da lunedì 6 dicembre 2004, i disabili possono parcheggiare gratuitamente nelle 1550 aree di sosta blu del Comune di Trento, esponendo l’apposito contrassegno. Con ordinanza ad effetto immediato il Comune di Trento ha, infatti, recepito la normativa nazionale che amplia la possibilità di sosta e parcheggio oltre a quelli riservati ai portatori di handicap evidenziati in giallo.
È questa una grande vittoria conseguita dalle Associazioni che rappresentano i disabili dopo anni di trattative con l’Ente Pubblico. La richiesta formulata per la prima volta nel 2001 dall’Associazione Invalidi Civili (AMNIC), nasce dal fatto che spesso i parcheggi riservati risultano occupati sia dagli aventi diritto, sia da persone distratte o poco sensibili ai problemi dell’handicap. D’altra parte la normativa nazionale in materia, benché discrezionale, è già applicata da parecchi comuni italiani per favorire una maggiore autonomia, anche in termini di mobilità, all’utenza debole, così da permettere alla stessa una migliore integrazione nel tessuto sociale.
Oltre a quanto appena descritto, è di fondamentale importanza la conoscenza di alcune normative ministeriali relative alla circolazione dei veicoli al servizio delle persone invalide, citate negli articoli 3, 4, 5, e 6 del D.P.R. n. 384/1978.
L’auto privata è riconosciuta come indispensabile ausilio per le persone con limitate capacità motorie. Per tali veicoli, afferma il legislatore, devono essere accordate tutte le possibili facilitazioni nell’ambito della circolazione stradale, senza però ostacolare o costituire grave intralcio al traffico.
A tale proposito, è sempre importante sapere, che nelle aree a traffico limitato (ZTL), o comunque in quelle zone in cui la circolazione e la sosta veicolare è limitata, le vetture al servizio delle persone invalide hanno diritto di transito e di posteggio, purché con a bordo il diversamente abile, e con l’esposizione sul cruscotto dell’apposito contrassegno.
In conseguenza degli ultimi provvedimenti inerenti al superamento dei limiti massimi di polveri sottili nell’aria, va chiarito che le vetture private munite di contrassegno disabili (con a bordo ovviamente la persona interessata), possono circolare tranquillamente.
Anche nei percorsi destinati al transito di mezzi di trasporto, quali autobus, tram, taxi, la circolazione in queste “corsie” è autorizzata anche ai veicoli privati per le persone “invalide” sempre con il talloncino in vista (art. 5 comma 2).
Attenzione: nelle isole pedonali, (zona in cui nessun veicolo a motore può circolare) con transito consentito ai soli pedoni, il transito ai veicoli muniti di contrassegno invalidi non è autorizzato.
In riferimento ai parcheggi riservati, invece, l’art. 4 ha fatto si che i comuni istituissero appositi stalli di sosta con relative misure minime (a spina di pesce larghezza m. 3, longitudinali m. 6). Sempre l’art. 5 sopra citato prevede lo stallo di almeno 1 posto disabili ogni 50 disponibili. La legge punisce i trasgressori che sprovvisti di “talloncino invalidi”, sostano nei posteggi non a loro destinati. Infatti, l’art. 158 comma 6 del Codice della Strada prevede, per chi sosta nei suddetti parcheggi riservati senza specifica autorizzazione, una sanzione amministrativa: pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 e decurtazione di punti 2 dalla patente di guida.
Gabriele Trentini