Una Repubblica fondata sul lavoro

Data: 01/04/08

Rivista: aprile 2008

Articolo 1 della nostra Costituzione: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Articolo 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. Bastano questi passi per comprendere quanta importanza abbia, nel nostro paese, l’inclusione lavorativa. Purtroppo la costituzione da sola non fa statuto!

Le norme per il diritto al lavoro dei disabili sono regolate tramite la Legge n. 68 del 12 marzo 1999, rivolta alle persone con almeno il 45% di riduzione delle capacità, agli invalidi da lavoro superiori al 33%, ai nonvedenti e ai sordomuti. La cosiddetta l. 68/99, mutuata dall’esperienza positiva di diverse regioni, punta sul principio di un collocamento del disabile che rispetti le potenzialità del lavoratore senza, nel contempo, penalizzare l’azienda che assume. Per fare ciò si ricorre allo strumento del “collocamento mirato”, che garantisce l’accompagnamento della persona nel percorso d’inserimento prevedendo, dove necessario, un intervento economico. Quest’ultimo viene utilizzato: per concedere alle ditte che assumono disabili agevolazioni fiscali, per adeguare il posto di lavoro, per l’uso di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche. Nell’attuare tali interventi si attinge anche al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, alimentato dalle sanzioni e dai contributi previsti dalla legge nonchè dalle donazioni di fondazioni ed enti di natura privata. I contributi e le sanzioni vengono versate dai datori di lavoro che in base al totale dei dipendenti, almeno 15, sono soggetti all’assunzione obbligatoria di un numero minimo di persone disabili e decidono di non aderire a questo collocamento.

Un’altra peculiarità della l. 68/99 riguarda il ricorso a particolari convezioni per l’inserimento lavorativo, regolate dall’articolo 12. Le convenzioni costituiscono una forma atipica di occupazione tramite cui il disabile viene assunto a tempo indeterminato presso il datore di lavoro sottoposto ad obbligo, ma è assegnato ad attività presso cooperative sociali o disabili liberi professionisti. In questo modo si dovrebbe favorire l’inserimento dei disabili e la programmazione delle assunzioni. Alcune associazioni, però, hanno contestato la stipula delle convenzioni, colpevoli di escludere gli handicappati dal vero mondo del lavoro per relegarli nelle cooperative sociali.

Ad ogni modo la nuova legge sul welfare (n. 247/2008), approvata il 24 dicembre scorso assieme alla finanziaria 2008, ha esteso le convenzioni per l’inserimento temporaneo a fini formativi anche alle imprese sociali e ai datori di lavoro non obbligati all’assunzione. Altre novità riguardano l’aumento del contributo giornaliero da versare per l’esonero dall’obbligo d’assunzione (passato da 17,72 a 30,64 euro) e un’ulteriore capitalizzazione di 100 milioni del Fondo sopra citato, ora giunto a 300.

Riusciranno queste nuove norme a produrre un miglioramento per l’occupazione dei disabili? Ai posteri l’ardua sentenza.

Agevolazioni fiscali (articolo 13)
Riduzione della capacità lavorativa

Agevolazioni

Riduzione tra il 67 e il 79%

La fiscalizzazione del 50%, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali del lavoratore.

Superiore al 79%

La fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali del lavoratore.
Assunzioni obbligatorie (articolo 3)

Per le imprese edili, nel calcolo delle forze aziendali, non va considerato il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.
Numero di dipendenti

Numero di disabili da assumere
Da 15 a 35

1
Da 36 a 50

2
Più di 50

il 7% degli occupati

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