È ormai assodato che i social network siano sempre più diffusi.
Particolarmente rilevante al riguardo risulta la pubblicazione e la diffusione delle foto in Internet.
Ci è parso allora utile, in una rivista che si occupa di sensibilizzazione nel campo del sociale, informare i lettori su cosa significhi pubblicare una foto in Internet ed, in particolare, in un social network.
Tale possibilità rappresenta una delle caratteristiche vincenti di tali piattaforme sociali: con pochi click è infatti possibile rintracciare chiunque (che abbia un profilo on-line) si stia cercando.
Nei social network però non troviamo solo foto pubblicate con il consenso dell’interessato, ma anche immagini ritraenti altre persone, che potrebbero (e spesso è così) non aver prestato il consenso alla divulgazione. Sappiamo che, se si è utenti del social network, si riceve una notifica nel caso di avvenuta pubblicazione di una nostra foto con annesso il nome e il cognome. Ebbene, l’unico mezzo a tutela dell’immagine personale che viene offerto è la rimozione della “tag”, ovvero la disattivazione dell’applicazione che, tramite il riconoscimento automatico del volto, associa nome e cognome al ritratto dell’utente registrato. Non è possibile quindi rimuovere od oscurare l’immagine, anche solo nel punto in cui compare il nostro volto, con la conseguenza che essa rimarrà a tutti gli effetti pubblicata anche se sgradita.
Le questioni che si sollevano al riguardo sono di due tipi: da un lato viene in gioco la legge del 22 aprile 1941, n. 633 (d’ora in poi legge sul diritto d’autore) nella parte concernente i ritratti, dall’altro il codice della privacy, essendo l’immagine un dato personale a tutti gli effetti.
Quanto al primo richiamo legislativo trovano applicazione gli artt. 96 – 98 della legge sul diritto d’autore. Da tali norme emerge che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Non occorre il consenso solo se la notorietà, il ruolo pubblico ricoperto dall’interessato ne giustificano la pubblicazione, così come per necessità di giustizia e polizia, scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Secondo la legge sul diritto d’autore sono quindi tassative le ipotesi in cui il ritratto può essere esposto, riprodotto o messo in commercio e comunque non quando rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.
Per quanto riguarda le disposizioni del codice della privacy, va ricordato come l’immagine dell’utente sia da considerarsi a tutti gli effetti un dato personale e come quindi debba sottostare alla disciplina prevista per tale categoria di dati (consenso, diritto di accesso, cancellazione e rettifica etc.).
In realtà una volta immessa un’immagine in Internet è difficile che tali disposizioni normative riescano ad essere concretamente applicate. Ciò ancor più nel social network dove il file d’immagine, come abbiamo visto, è di fondamentale importanza per il funzionamento della piattaforma.
Una volta pubblicato il proprio ritratto si perde infatti la disponibilità di esso, ovvero, il singolo file pubblicato dall’utente potrà essere astrattamente protetto sia dalle apposite disposizioni del diritto d’autore che da quelle del diritto della privacy, ma sulle infinite copie che di quel file possono essere realizzate l’utente perde completamente il controllo. Se, ad esempio, viene fatta una copia del ritratto di un utente per poi riprodurla, ritoccarla e commercializzarla sotto forma di volantino per una festa, vi sarà violazione dell’art. 96 della legge sul diritto d’autore. Se, ancora, quell’immagine sarà entrata in possesso di terzi sotto forma di copia, prima che la si cancelli con l’intento di eliminarla definitivamente, potrebbe argomentarsi sulla violazione del codice della privacy, laddove prevede il consenso, il diritto di cancellazione e rettifica dei dati personali.
La questione diventerebbe ancor più delicata se l’immagine ritraesse un minore, tenendo conto che in tal caso troverebbe applicazione l’art. 13 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, che prevede un divieto generale di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee e consentirne l’identificazione.
Si può ancora fare riferimento all’art. 10 del codice civile, rubricato “Abuso d’immagine altrui”, secondo il quale nel caso in cui l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Resta il fatto che in Internet ed in particolare nel social network non sembra ancora ritrovarsi una risposta tecnologica a queste esigenze.
Possiamo quindi, per ora, invitare il lettore ad utilizzare in modo molto prudente Internet ed, in particolare, i social network.